I compiti dell’RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
– accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
– è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
– è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
– è consultato in merito all’organizzazione della formazione degli incaricati all’attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
– riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
– riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
– riceve una formazione adeguata;
– promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
– formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
– partecipa alla riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
– avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
– può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.